Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11805 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 01 Aprile 2014. .


Condominio - Delibera assembleare - Sostituzione della delibera impugnata ex articolo 2377 c.c. - Principio di carattere generale - Applicazione alle delibere condominiali - Cessazione della materia del contendere



La disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, esprime un principio di carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)