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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11765 - pubb. 10/12/2014.

Azione di responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento di società, presupposti e decorrenza della prescrizione


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 Luglio 2014. Est. Pugliese.

Responsabilità di direzione e coordinamento ex articolo 2497 c.c. - Presupposto per l'esercizio dell'azione da parte del creditore - Mancata soddisfazione da parte della società diretta o controllata - Rilevanza delle lesioni al patrimonio che impediscono di soddisfare le ragioni dei creditori sociali - Prescrizione - Decorrenza


La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 2497 c.c., in tema di responsabilità della capogruppo per i danni provocati alle società controllate nello svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione, precisa che il creditore può agire contro la capogruppo solo se non è stato soddisfatto dalla società diretta o controllata, con la conseguenza che rilevano solo le lesioni alla integrità patrimoniale da cui derivi una insufficienza a soddisfare le ragioni dei creditori sociali. In ragione di ciò, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di cui all'articolo 2497 decorre dal momento in cui si verifica detta insufficienza patrimoniale come conseguenza dell'illecita condotta di direzione o coordinamento della holding e non dal verificarsi della mera lesione all'integrità del patrimonio, la quale, di per sé, non legittima l'esercizio dell'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Carmelo Maiorano


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