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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11761 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Caltagirone, 13 Novembre 2014. .

Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione del presidente del tribunale - Esclusione


Poiché le ragioni che giustificano la previsione, contenuta nell'articolo 492 bis c.p.c (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), dell'autorizzazione del presidente del tribunale consistono nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi, in caso di fallimento, può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del tribunale fallimentare, in modo che il curatore possa ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)