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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11742 - pubb. 09/12/2014.

Accordi di ristrutturazione dei debiti, omologazione, legittimazione e interesse all'opposizione dei creditori estranei, sindacato dell'autorità giudiziaria


Appello di Napoli, 01 Dicembre 2014. Est. Dacomo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Sindacato dell'autorità giudiziaria - Distinzione a seconda della presenza o meno di opposizioni

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Creditori estranei - Configurabilità di un pregiudizio anche nell'ipotesi di pagamento integrale

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione all'omologa - Interesse dei creditori estranei dilazionati - Fattispecie

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Continuità dell'attività di impresa - Giudizio prognostico dell'integrale pagamento dei creditori estranei


Il giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F. si atteggia in maniera diversa a seconda che siano state o meno proposte opposizioni. Nel primo caso, in giudizio è strutturato come un giudizio pieno di merito avente ad oggetto la idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; nel secondo caso, in assenza di opposizioni, il giudizio dell'autorità giudiziaria resta limitato alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge e alla adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito dal professionista attestatore, al quale compete di accertare la fattibilità economica del piano di risanamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I creditori estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F. potrebbero risentire un pregiudizio anche nelle ipotesi in cui sia previsto il loro pagamento integrale, qualora le previsioni contenute nel piano o nell'accordo non risultassero adeguate a consentire la soddisfazione dei loro crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l'accordo di ristrutturazione dei debiti non produca alcuna modificazione negativa o depauperamento del patrimonio del debitore, i creditori estranei non subiscono alcun pregiudizio dalla previsione della dilazione dei loro crediti a fronte della remissione o della postergazione accettata dai creditori aderenti. In tale ipotesi, pertanto, i creditori estranei non possono ritenersi legittimati, per mancanza di interesse, a proporre opposizione alla omologazione dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti che preveda la continuità dell'attività di impresa non è possibile per l'autorità giudiziaria esprimere un giudizio prognostico di "quasi certezza" dell'integrale pagamento dei creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Zampaglione


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Opposizione: legittimazione e interesse

Controllo del tribunale

Continuazione dell'attività