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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11679 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Avezzano, 22 Ottobre 2014. .

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Durata ultraquinquennale – Assenza di garanzie – Inammissibilità


Secondo la più autorevole dottrina aziendalistica, un piano può dirsi davvero realizzabile solo entro un arco temporale ricompreso tra i tre e i cinque anni, in quanto la riduzione del segmento temporale di durata della procedura consentono di ridurre il rischio di mal prevedere le tendenze future, potenzialmente compromettenti la riuscita del piano: indi, ordinariamente, il concordato preventivo in continuità aziendale non può avere durata superiore ai cinque anni. In caso di previsione di durata superiore, l'interessato dovrebbe motivare adeguatamente la scelta operata e, soprattutto, dovrebbe predisporre misure dirette a prevenire rischi non agevolmente pronosticabili che possono, comunque, compromettere l'attuazione del piano medesimo. (Antonio d’Onofrio) (riproduzione riservata)