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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11671 - pubb. 26/11/2014.

Divorzio: se il coniuge convenuto incapace ha già un ADS, non serve il curatore speciale


Tribunale di Milano, 14 Novembre 2014. Est. Buffone.

Divorzio – Coniuge convenuto incapace – Nomina di un amministrazione di sostegno (pendente o già perfezionata) – Nomina del curatore speciale – Necessità – Esclusione


La legge divorzile prevede che il presidente nomini un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tuttavia, ove sia già pendente un procedimento di amministrazione di sostegno, è il GT - una volta aperta l’amministrazione di sostegno - a decidere se: 1) conferire all’amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo di divorzio in luogo del beneficiario; o 2) nominare un curatore speciale alla persona fragile, non assegnando questo compito all’amministratore; ciò esclude che sia necessaria la nomina del curatore speciale ex lege divorzio (previsione introdotta nell’Ordinamento quando l’amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta non sia già dotata di una misura di protezione giuridica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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