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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11660 - pubb. 24/11/2014.

Assegno perequativo


Tribunale di Milano, 03 Novembre 2014. Est. Buffone.

Separazione – Mantenimento dei figli – Genitore non collocatario – Assegno di mantenimento in suo favore, per il tempo in cui i figli sono con lui – Cd. assegno perequativo – Condizioni


L’art. 337-ter comma IV c.c. delega al giudice di fissare le misure economiche atte a garantire al minore: da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità; dall’altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di redditi dei genitori particolarmente sperequati, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell’uno (anche se collocatario) l’obbligo di versare all’altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa): si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte. A favore dell’istituto dell’assegno perequativo, si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Milano (Corte App. Milano, decreto 11 agosto 2014, est. Lo Cascio nel caso V.O. c/ L.C.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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