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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11645 - pubb. 20/11/2014.

Consecuzione di concordato preventivo in bianco e concordato preventivo pieno


Tribunale di Asti, 30 Ottobre 2014. Est. Teresa Maria Francioso.

Concordato preventivo – Consecuzione tra concordato preventivo in bianco e concordato preventivo pieno – Inammissibilità – Cessazione degli effetti del concordato preventivo in bianco – Qualificazione della domanda di concordato preventivo in bianco


Non può ritenersi sussistente alcuna continuità tra il concordato preventivo in bianco e la domanda di concordato preventivo pieno. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il debitore non depositi nel termine giudizialmente stabilito il piano, la proposta e la documentazione prescritta ex art. 161, c. 6, l. fall., gli effetti del concordato preventivo in bianco cessano alla data di scadenza del suddetto termine, e non dalla data del decreto di inammissibilità della relativa domanda. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

La definizione del concordato preventivo in bianco quale “procedura” appare atecnica, atteso che non si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale ma di una domanda attraverso la quale il debitore “prenota” alcuni effetti tipici del concordato preventivo, ove venga poi ammesso senza soluzione di continuità (quindi nel rispetto del termine ex art. 161, c. 6, l. fall.) alla procedura di concordato preventivo. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Il principio espresso dalla Cassazione civile, 14 marzo 2014, n. 6031 si applica esclusivamente nel caso in cui una o più procedure concorsuali minori precedano il fallimento. Tale principio non trova quindi applicazione nel caso in cui ad un concordato preventivo in bianco, dichiarato inammissibile, segua la presentazione di un distinto e autonomo concordato preventivo pieno. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Ammettere una consecuzione fra concordato preventivo in bianco, dichiarato inammissibile, e concordato preventivo pieno configura un’ipotesi di abuso del diritto: il debitore otterrebbe gli effetti protettivi, che la legge accorda nella sola ipotesi in cui la domanda di concordato pieno segua senza soluzione di continuità la proposta di concordato in bianco, anche nel caso in cui la domanda di concordato preventivo in bianco sia stata dichiarata inammissibile. (Oreste Cagnasso) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati


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