Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11638 - pubb. 19/11/2014

Revocatoria e consecuzione delle procedure di concordato e fallimento dei soci illimitatamente responsabili

Tribunale Forlì, 22 Ottobre 2014. Est. Pazzi.


Fallimento - Azione revocatoria - Consecuzione delle procedure di concordato e di fallimento dei soci illimitatamente responsabili



Nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l..fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa (cfr. Cass. 17.2.2012 n.2335); il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non trova invece applicazione unicamente con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei confronti di soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali (Cass. 26.3.2010 n. 7273)".
(Fattispecie in cui il Giudice accoglie l’eccezione di revocatoria fallimentare sollevata dal curatore con riferimento alla ipoteca iscritta dal creditore sui beni personali del socio illimitatamente responsabile quale fideiussore, nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di concordato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


Il testo integrale


 


Testo Integrale