Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11598 - pubb. 13/11/2014

Omesso deposito della procura speciale alle liti e invalidità della costituzione in giudizio

Cassazione civile, 11 Settembre 2014, n. 19169. .


Procura speciale alle liti - Omesso deposito - Poteri del giudice di primo grado e di appello - Invito alla parte alla produzione dell’atto mancante - Art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 83 c.p.c.



L'art. 182, comma 1, c.p.c. (non modificato dalla legge n. 69 del 2009) va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., semplicemente enunciata o richiamata in atti, deve invitare la parte a produrre l'atto mancante. Tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le determinazioni consequenziali circa la valida ed efficace costituzione in giudizio, potendo reputarla invalida solo se l'invito alla produzione sia rimasto infruttuoso. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Mariano


Il testo integrale


 


Testo Integrale