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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11556 - pubb. 10/11/2014.

Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, tutela del terzo contraente, determinazione dell’indennizzo e abuso dello strumento concordatario


Tribunale di Cassino, 29 Ottobre 2014. Est. Petteruti.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Sindacato del tribunale - Incongruenza della richiesta con la proposta concordataria - Valutazione circa l’opportunità economica e la meritevolezza della proposta - Esclusione

Contratti in corso di esecuzione - Articolo 169 bis L.F. - Concordato con riserva - Disclosure sulla finalità della procedura - Necessità

Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Articolo 169 bis L.F. - Indennizzo al terzo contraente - Finalità - Probabile risoluzione per inadempimento del contratto

Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Articolo 169 bis L.F. - Abuso dello strumento concordatario - Sindacato del tribunale -  Necessità


Il tribunale non può rigettare l’istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. se non per ragioni connesse alla incongruenza della richiesta con la proposta concordataria, poiché ogni ulteriore diverso giudizio, ivi compreso quello circa la convenienza per gli stessi creditori, comporterebbe un esame circa l’opportunità economica e la meritevolezza della proposta, il quale esula dal sindacato sulla causa concreta del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F. proposta nella fase precedente il deposito della proposta e del piano presuppone la necessaria, seppure sintetica, disclosure sulla finalità della procedura e ciò allo scopo di consentire un vaglio consapevole da parte del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il riconoscimento al terzo contraente di un indennizzo - da collocarsi quale credito anteriore alla apertura della procedura - finalizzato a ristorare la controparte contrattuale del danno conseguente al venir meno del rapporto contrattuale, costituisce una forma di bilanciamento dei contrapposti interessi giustificato dallo scopo di favorire la formulazione della proposta concordataria e dalla considerazione che l’incapacità da parte dell’impresa in crisi di far fronte agli impegni assunti non potrebbe che tradursi, sul piano strettamente civilistico, in una risoluzione del contratto per inadempimento con diritto al risarcimento del danno corrispondente, nella sostanza, alla predetta indennità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Un profilo di tutela del terzo contraente nell’ambito dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. deve essere individuato nella necessità di evitare l’abuso di detto strumento allo scopo di interrompere un contratto ritenuto eccessivamente gravoso per l’impresa senza avere in realtà l’intenzione di voler coltivare l’ipotesi concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Legale Delli Colli


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

L’indennizzo al terzo contraente

Tutela del terzo contraente

Concordato con riserva, scioglimento dei contratti

Abuso