Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11555 - pubb. 10/11/2014

Compete il privilegio ipotecario agli interessi di qualunque natura (anche ai moratori) maturati dopo l’annata in corso al momento del pignoramento

Cassazione civile, sez. III, 28 Luglio 2014, n. 17044. Est. De Stefano.


Esecuzione forzata – Estensione del privilegio ipotecario agli interessi moratori maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento – Ammissibilità – Esecuzione forzata – Intervento del creditore ipotecario – Estensione del privilegio ipotecario agli interessi moratori ex art. 2855, comma 3 c.c. – Decorrenza



Ai sensi del comma terzo dell’articolo 2855 c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario - oltre le specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo), non solo il capitale iscritto (nei limiti dell’iscrizione del credito effettivamente esistente) ed i soli interessi corrispettivi maturati sul parte capitale iscritto nell’annata in corso al momento del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo) e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura, ma - pure gli interessi, di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente alla annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi, avvocato in La Spezia


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