Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11553 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2014. .


Ascolto del minore – Obbligo dell’audizione – Sussiste – Omissione – Conseguenze



Il giudice non ha l’obbligo di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore; per converso, nelle ipotesi in cui ravvisa di escludere l'ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso, è tenuto a fornire adeguata giustificazione. L'imprescindibilità dell'audizione non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti "sostanziali" del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773). Il mancato ascolto del minore costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo in quanto lo stesso è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)