Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11549 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 24 Ottobre 2014. .


Offerta ritenuta non congrua – Comportamento del creditore secondo correttezza e buona fede – Mancato incasso e mancata restituzione del mezzo di pagamento – Conseguenze



Nel caso in cui un assegno integrante una offerta ritenuta non congrua da parte del creditore, se dimostratane la effettiva e concreta insufficienza, non si rivela idoneo ad estinguere integralmente la pretesa creditoria anche se il debitore abbia inteso, con l’invio di esso, tacitare ogni danno che si assuma lamentato, e non fa venire meno il diritto del creditore a conseguire quanto ancora a lui eventualmente dovuto, si rivela conforme a correttezza e buona fede la condotta del creditore che o proceda ad incassare il relativo importo ed avviare azione esecutiva per il conseguimento della differenza residua che assuma ancora a lui dovuta, ovvero restituisca l’assegno azionando il titolo per l’intero importo; per converso, si rivela contrario ai richiamati canoni il comportamento del creditore che trattenga il titolo, limitandosi esclusivamente a lamentarne la incongruità, senza incassarlo e senza restituirlo al debitore, anche perché, se pure nelle more il titolo fosse scaduto risultando quindi non più incassabile, in ogni caso il preteso creditore avrebbe potuto porlo a base di un’azione esecutiva o, quantomeno, richiedere ingiunzione di pagamento sulla scorta di esso, per cui le conseguenze di tale inerzia del creditore, quali ad esempio la scadenza dell’assegno e l’impossibilità di incassarlo, non potranno essere imputate al debitore, dovendo invece gravare esclusivamente sul creditore, indipendentemente dal fatto che esse integrino o meno gli estremi della mora credendi. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)