Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11541 - pubb. 06/11/2014

Concordato con riserva: concessione e proroga del termine

Appello Catanzaro, 20 Ottobre 2014. Est. Francesca Romano.


Concordato con riserva – Art. 161, c. 6, l.f. – Natura del termine per la presentazione del piano di concordato – Poteri del giudice nella fissazione del termine

Concordato con riserva – Art. 161, c. 6, l.f. – Proroga del termine per la presentazione del piano di concordato – Limiti alla discrezionalità del giudice – Criteri di valutazione



Nella fissazione del termine entro il quale l’imprenditore che abbia presentato domanda di concordato con riserva è chiamato a presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l.f., i poteri del giudice sono delimitati solo nel massimo consentito dalla legge, ossia nei centottanta giorni del pre-concordato in cui non sia stata presentata istanza di fallimento e nei centoventi giorni del pre-concordato in cui tale istanza sia stata avanzata. All’interno di tali limiti massimi, il giudice può indicare lassi temporali diversi, e concedere proroghe. Proprio in ragione della loro prorogabilità, i termini così fissati dal giudice devono intendersi aventi carattere ordinatorio, assumendo effetto preclusivo e decadenziale solo se non intervenga tempestiva proroga, o se una proroga non sia ipotizzabile per lo spirare del termine massimo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Nel disciplinare la concessione della proroga del termine per la presentazione del piano di concordato, la norma di cui all’art. 161, comma 6, l.f., non richiede che essa si renda necessaria dal sopravvenire di eventi imprevedibili e non governabili dal debitore, ma semplicemente che trovi una plausibile ragione nei fatti esposti a suo suffragio. Nella valutazione circa la concessione della proroga, la discrezionalità del giudice non può ritenersi sottratta a dei parametri di giudizio, posto che tale valutazione deve essere condotta alla luce della concreta possibilità di condurre in porto la procedura nei termini sanciti dalla legge, in assenza di fatti sintomatici di una volontà elusiva dello strumento concordatario. In tale ottica, il Tribunale è chiamato a valutare la meritevolezza della proroga non solo in relazione alla presenza di motivi che la giustifichino, ma anche in raffronto al pregiudizio all’interesse dei creditori per l’eventuale abuso dello strumento che essa può sottendere. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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