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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11515 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 2009. .

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Promessa di vendita di bene indiviso - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto - Effetti - Caducazione del contratto "ab origine" - Conseguenze - Inammissibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. e dell'azione di risoluzione per inadempimento nei riguardi degli altri comproprietari - Fondamento


In tema di contratto preliminare di vendita di immobile indiviso, ove il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, allorché uno di costoro successivamente fallisca ed intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72, quarto comma, della legge fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti "in bonis", sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti; non essendo pertanto ipotizzabile una scindibilità dell'unico contratto, la sopravvenuta impossibilità di adempiere da parte dei promittenti venditori "in bonis" esclude parimenti che possa essere coltivata nei loro confronti alcuna azione di risoluzione, discendente da inadempimento anteriore allo scioglimento. (massima ufficiale)