Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11513 - pubb. 10/01/2014

Il curatore può sciogliersi dal preliminare di compravendita non ancora eseguito anche in grado di appello

Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2005, n. 20451. Est. Plenteda.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di vendita - Giudizio "ex" art. 2932 cod. civ. instaurato dal promissario acquirente - Sentenza di primo grado costitutiva degli effetti del contratto non concluso - Appello - Motivi - Esercizio della facoltà del curatore del fallimento del promittente venditore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



La facoltà di opzione del curatore del fallimento del promittente venditore per lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita non ancora eseguito può essere esercitata anche nel giudizio di appello contro la sentenza che abbia disposto l'esecuzione specifica del contratto preliminare su istanza del promissario acquirente, non ostandovi, in contrario l'art. 345 cod. proc. civ., che disciplina l'attività processuale della parte, tenuto conto che la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto è attività di natura sostanziale, indipendentemente dalla sede nella quale sia resa (Nella specie, la sentenza di primo grado, pronunciata nella contumacia del fallimento, aveva accolto la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta dal promittente acquirente; il curatore aveva appellato la pronuncia deducendo quale motivo di gravame di avere manifestato la volontà di sciogliersi dal contratto; la S.C., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'appello, rigettando la domanda del promittente acquirente). (massima ufficiale)


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