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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11511 - pubb. 10/01/2014.

Momento perfezionativo della vendita immobiliare nel fallimento


Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 1997, n. 5466. Est. Losavio.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Momento perfezionativo della vendita - Accettazione della proposta di acquisto da parte del curatore - Sufficienza - Esclusione - Integrale pagamento del prezzo - Necessità


La vendita mobiliare fatta ad offerte private, ai sensi dell'art. 106 legge fall., costituisce modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare e, pur lasciando ampi margini di discrezione al giudice delegato nel dettarne in concreto i profili attuativi, non può equipararsi alla vendita volontaria. Ne consegue che l'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale (espropriazione forzata), l'effetto traslativo, analogamente alla vendita all'incanto (art. 540 cod. proc. civ.), si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto irrevocabile il provvedimento di aggiudicazione di beni mobili emesso dal giudice delegato, sul presupposto che la vendita s'era ormai realizzata con l'accettazione della proposta da parte del curatore). (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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