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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11476 - pubb. 30/10/2014.

Guarigione o miglioramento delle condizioni del paziente, nesso di causa tra inadempimento e risultato non conseguito e onere della prova


Tribunale di Cremona, 09 Luglio 2014. Est. Borella.

L'obbligazione del sanitario è obbligazione di mezzi - Il risultato, ossia la guarigione o il miglioramento delle condizioni del paziente, rimane normalmente fuori dall'obbligazione strictu sensu - Interventi di routine - Presunzione di inadempimento - Onere della prova liberatoria a carico del sanitario


L'obbligazione del sanitario resta essenzialmente di mezzi, ossia quella di fornire lo standard curativo, adeguato e calato al caso concreto e non acriticamente e meccanicamente eseguito. Il risultato, ossia la guarigione o il miglioramento delle condizioni del paziente, rimane normalmente fuori dall'obbligazione strictu sensu e, in teoria, governato da causalità naturale (art. 40 c.p.). Poiché però la sussunzione sotto leggi scientifiche di quel risultato è già verificata a monte (negli interventi di routine s'intende), essendo essa normale conseguenza del rispetto delle linee guida, il creditore/paziente, che normalmente nelle obbligazioni di mezzi deve provare il nesso di causa tra inadempimento e risultato non conseguito, può beneficiare di tale preventiva sussunzione e della presunzione di inadempimento che ne deriva, scaricando sul sanitario l'onere della prova liberatoria. (Giulio Borella) (riproduzione riservata)

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