Efficacia delle istruzioni del giudice delegato al liquidatore
Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2001, n. 15833. Est. Di Amato.
Concordato preventivo - Istruzioni del giudice delegato sulla liquidazione in pendenza d'appello - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento
In tema di concordato preventivo, le istruzioni date dal giudice delegato al liquidatore in ordine al comportamento da tenere, a seguito di impugnazione della sentenza di omologazione, esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli organi della procedura; esse rappresentano, quindi, un atto interno intrinsecamente inidoneo a risolvere, con efficacia nei confronti del debitore, il contrasto in ordine alla sussistenza del potere - dovere del liquidatore di procedere alla liquidazione dei beni prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato; pertanto, poiché il provvedimento del giudice delegato è privo di efficacia decisoria, il decreto emesso dal Tribunale su reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (massima ufficiale)