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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11408 - pubb. 10/01/2014.

Atti di disposizione autorizzati dal giudice delegato prima dell’omologa, reclamo e ricorso per cassazione


Cassazione civile, sez. VI, 07 Luglio 2011, n. 15074. Est. Rordorf.

Concordato preventivo - Giudice delegato - Decreti - Reclami - Fase antecedente all'omologazione - Autorizzazione al debitore al compimento di atti di disposizione - Reclamo - Provvedimento del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Fondamento


Il provvedimento del tribunale che respinge il reclamo proposto avverso il decreto col quale il giudice delegato nel procedimento di concordato preventivo, antecedente all'omologazione, autorizzi il debitore al compimento di atti di disposizione di beni di sua proprietà, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento, con funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del debitore medesimo - il quale in questa fase conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa - che non decide su diritti soggettivi e non pregiudica il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni in sede contenziosa, impugnando direttamente l'atto negoziale. (massima ufficiale)

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