La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11400 - pubb. 20/10/2014

Anche dopo la legge Balduzzi, la responsabilità medica è contrattuale

Tribunale Brindisi, 18 Luglio 2014. Est. Natali.


Decreto Balduzzi - Colpa lieve - Responsabilità ex 2043 c.c. - Contrasto con orientamento interpretativo consolidato

Decreto Balduzzi - Interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di effettività ex art. 24 Cost. - Necessità

Opzione per la responsabilità ex art. 2043 c.c. - Previsione espressa ed esplicita - Necessità

Decreto Balduzzi - Lesioni colpose lievi - Cumulo dell’azione extracontrattuale e di quella contrattuale da contatto sociale -  Ammissibilità

Decreto Balduzzi - Lesioni colpose lievi - Responsabilità civile - Applicazione retroattiva - Inammissibilità

Decreto Balduzzi - Responsabilità medica per colpa grave o dolo - Non - Applicazione - Non ammissibile - Responsabilità della struttura sanitaria - Applicazione - Non ammissibile



Se anche il Legislatore, con il decreto Balduzzi, ha voluto suggerire l’adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana, nondimeno è indubbio che tale scelta si pone in contrasto con l’univoco orientamento interpretativo in materia che, muovendo le mosse da Cass. 589 del 1999, ricostruisce come contrattuale - seppur non da contratto ma da contatto - la responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il decreto Balduzzi che inerisce alle condotte di colpa lieve - per così dire penalmente “scusabili”, perché conformate dalla comune prassi medica e per le quali si introduce la non sanzionabilità sul piano penale, ma provviste di permanente rilevanza dal punto di vista civilistico - deve essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Con l’uso della locuzione con valenza eccettuativa, “fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile”, il legislatore - il cui intento era quello di regolamentare i soli profili penali - non ha espressamente e univocamente limitato i rimedi risarcitori esperibili, prevedendo, cioè, che, a fronte delle suddette condotte, fosse esperibile solo il rimedio aquiliano, per contro, l’eventuale adesione ad un modello di responsabilità (quello ex art. 2043 c.c.) diverso da quello consacrato, in via interpretativa, ovvero quello contrattuale, richiedendo una previsione espressa ed esplicita (del tipo.: “il medico risponde solo ex art. 2043 c.c.”). (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nonostante la novella legislativa di cui al Decreto Balduzzi, nulla impedisce all’interprete di ritenere che, a fronte di una responsabilità medica - anche per colpa lieve - siano tutt’ora esperibili l’azione extracontrattuale, da sola, o, in alternativa, a quella contrattuale da contatto sociale, secondo il generale principio della cumulabilità dei due rimedi, quando venga in rilievo la lesione di diritti della persona. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

In ogni caso, al Decreto Balduzzi non può riconoscersi una valenza retroattiva con conseguente inidoneità della stessa a regolamentare fattispecie perfezionatesi nella vigenza del previgente quadro normativo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L’ipotetica opzione legislativa per il modello aquiliano, dato il carattere circoscritto dell’intervento normativo, varrebbe con riguardo alla sola responsabilità medica per colpa lieve e non anche per colpa grave o dolo e non sarebbe, a fortiori, estendibile alla responsabilità della struttura sanitaria. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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