Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11363 - pubb. 13/10/2014

Processo esecutivo: la mera violazione del contraddittorio non rileva

Cassazione civile, sez. III, 29 Settembre 2014, n. 20514. Est. Ambrosio.


Processo esecutivo – Contraddittorio – Impugnazione – Indicando anche l’interesse leso – Necessità – Sussiste



Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette" (così Cass. 2003 n. 12122, già citata con altre nella sentenza impugnata; e ancora: Cass. 17 maggio 2005 n. 10334; Cass. 20 novembre 2009 n. 24532; Cass. 24 aprile 2012, n. 6459). Anche dopo le modifiche apportate in senso più garantistico con la L. 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, resta, comunque, imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo; posizione di soggezione, fatta palese - quanto al particolare atteggiarsi del principio del contraddittorio - dalla norma cardine dell'art. 485 cod. proc. civ., non modificata dalle Leggi citate. In tale prospettiva, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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