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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11357 - pubb. 13/10/2014.

Il patto di compensazione è inscindibile dal contratto di conto corrente che lo contempla e ne segue la sorte anche in caso di ammissione del cliente alla procedura di concordato preventivo


Tribunale di Bergamo, 19 Ottobre 2011. Est. Alfani.

Conto corrente - Cosiddetto patto di compensazione - Meccanismo di funzionamento del rapporto - Compensazione in senso tecnico - Esclusione

Concordato preventivo - Conto corrente bancario - Prosecuzione del rapporto - Cosiddetto patto di compensazione - Inscindibilità della pattuizione dal contratto di conto corrente - Diritto del correntista di ottenere la restituzione delle somme incassate dalla banca successivamente all’inizio della procedura di concordato preventivo - Esclusione


Qualora il contratto di conto corrente preveda il cosiddetto patto di compensazione in forza del quale la banca ha facoltà di incassare i crediti oggetto di anticipazione, il meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario porta ad escludere che possa darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo attuativo del rapporto, rimanendo l’effetto di compensazione, secondo il disposto dell’articolo 1853 c.c., limitato alla diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca ed il cliente. Il “patto di compensazione” previsto dal contratto non integra, pertanto, una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell’esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità. L’annotazione delle riscossioni dei pagamenti non fa, pertanto, sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento e, quindi, ad attuare un continuo regolamento contabile delle voci di segno opposto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il contratto di conto corrente, il quale contenga anche il cosiddetto patto di compensazione, prosegua dopo l’ammissione del cliente alla procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che il rapporto prosegua nella sua interezza e che il patto di compensazione, in quanto inscindibilmente connesso al contratto di conto corrente, mantenga la sua efficacia. In considerazione di ciò, non possono essere condivise quelle costruzioni giuridiche che vorrebbero mantenere in vigore il rapporto di conto corrente ed escludere l’operatività del cosiddetto “patto di compensazione” attuato attraverso il mezzo tecnico dell’annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda della società ammessa alla procedura di concordato preventivo volta ad ottenere la restituzione delle somme incassate dalla banca successivamente all’inizio della procedura in forza del patto di compensazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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