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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11344 - pubb. 09/10/2014.

I decreti del tribunale di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione durante il concordato con riserva sono reclamabili ai sensi dell’articolo 26 L.F.


Appello di Firenze, 11 Luglio 2013. Est. Covini.

Concordato con riserva - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del tribunale - Reclamo ex articolo 26 L.F. - Ammissibilità


I decreti emessi dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 7, L.F. di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione nel periodo di concordato con riserva devono ritenersi impugnabili ai sensi dell’articolo 26 L.F. e ciò anche se l’articolo 164 L.F. si riferisce ai soli decreti del giudice delegato. La mancata menzione, in detto articolo, dei decreti del tribunale è, infatti, frutto di un difetto di coordinamento della norma conseguente alla introduzione, avvenuta nel 2012, della disciplina del concordato con riserva, la quale demanda al tribunale il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione durante il periodo di concordato con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista in Luzzara (RE) - paola.castagnoli@studiocastagnoli.it