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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11333 - pubb. 08/10/2014.

Residenza abituale del minore e trasferimento unilaterale


Cassazione civile, sez. VI, 05 Settembre 2014, n. 18817. Est. Acierno.

Minori – Trasferimento del minore – Realizzato unilateralmente – Effetti – Condizioni specifiche del genitore che si trasferisce – Rilevanza – Sussiste


Il trasferimento della prole realizzato unilateralmente da uno dei genitori, senza il consenso dell’altro, è idoneo a fissare la residenza abituale dei minori nel luogo in questi sono stati trasferiti, ove i fanciulli - nonostante il breve lasso di tempo - abbiano realizzato una situazione di stabilità oggettiva (frequenza regolare di una scuola con il corollario relazionale che ne consegue) e soggettiva (miglioramento della situazione materna, attesa la ragione dei trasferimento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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