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Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2014. .
Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Soddisfazione non integrale
Nel concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per cui, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato di tali crediti, il pagamento con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi normali) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)