Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11287 - pubb. 10/01/2014

Motivazione del provvedimento di liquidazione del compenso del commissario giudiziale

Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2000, n. 4993. Est. Losavio.


Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Determinazione - Criteri ex art. 39 legge fall. e norme regolamentari ivi richiamate - Provvedimento di liquidazione - Opzioni discrezionali del giudice di merito - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Motivazione apparente - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità



Il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito sì come a quest'ultimo rimesse dal combinato disposto dell'art. 39 legge fall. e delle norme regolamentari (nella specie, D.M. 28 luglio 1992, n. 570) in esso richiamate, con la conseguenza che tale provvedimento, se dotato di motivazione soltanto apparente, è legittimamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. (massima ufficiale)


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