Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11283 - pubb. 10/01/2014

Riduzione del capitale sociale per perdite e riporto a nuovo di una percentuale

Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2005, n. 23269. Est. Rordorf.


Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - Riduzione del capitale per perdite in proporzione delle perdite accertate - Necessità - Deroghe - Riporto a nuovo di una piccola percentuale delle perdite - Legittimità - Condizioni

Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Convocazione - Formalità - Avviso di convocazione delle materie da trattare - Funzione - Contenuto - Estremi - Sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione di osservanza delle formalità prescritte, compiuta dal giudice del merito - Ambito e limiti

Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - Redazione della situazione patrimoniale - Criteri di valutazione - Condizioni per l'iscrizione dell'avviamento all'attivo - Art. 2426, numero 6), cod. civ. - Applicabilità



Ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., l'assemblea è tenuta a deliberare la riduzione del capitale per perdite in proporzione delle perdite accertate: e ciò sia nel senso che non può ritenersi consentita una riduzione che superi l'ammontare di queste, potendosi altrimenti risolvere la riduzione in un'indebita espropriazione dei soci, privati del valore delle azioni corrispondenti al capitale residuo; sia nel senso che la riduzione non può essere commisurata soltanto ad una frazione delle perdite, giacché ciò ne consentirebbe il trascinamento nel tempo ben oltre il limite temporale dell'esercizio successivo, espressamente indicato dalla menzionata disposizione del codice. Tale principio, peraltro, è suscettibile di limitata deroga nel caso in cui, occorrendo anche procedere al raggruppamento o al frazionamento di azioni, l'applicazione rigorosa della regola di riduzione del capitale in proporzione delle perdite farebbe emergere resti non suscettibili di attribuzione. Pertanto, deve ritenersi consentito il riporto a nuovo delle azioni, nei limiti in cui sia imposto dall'esigenza contabile di assicurare la parità di valore nominale delle azioni medesime, e purché sia circoscritto a quanto indispensabile per il soddisfacimento di tale esigenza. (massima ufficiale)

L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso discostarsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità. (massima ufficiale)

La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azioni non è consentito iscrivere all'attivo un valore di avviamento se non lo si sia acquistato a titolo oneroso (art. 2426, numero 6, cod. civ.), trova applicazione anche nella redazione della situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2446 cod. civ. in tema di riduzione del capitale per perdite. (massima ufficiale)


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