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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11268 - pubb. 10/01/2014.

Concordato preventivo e applicazione dell’articolo 2914 c.c.


Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 1999. Est. Plenteda.

Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Con cessione dei beni - Cessione dei beni - Portata - Efficacia traslativa diretta dei diritti sui beni - Configurabilità - Esclusione - Riconducibilità all'istituto di cui all'art. 1977 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze

Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Disciplina ex art. 2914 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Applicazione limitatamente al concordato con cessione di beni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento


La cessione dei beni proposta con la istanza di concordato preventivo non si perfeziona già con il deposito di essa o - quantomeno - con il decreto di ammissione assecondato dalla pubblicità prevista dall'art. 166 della legge fallimentare, e neppure con la sentenza di omologazione del concordato, dovendosi invece l'istituto in questione ricondurre, sia pure con le caratteristiche proprie di un procedimento complesso ed articolato, alla figura generale della cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 1977 cod. civ., la quale si sostanzia in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, senza alcuna efficacia traslativa della proprietà, e con il quale si conferisce agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni dell'imprenditore al fine di soddisfare il ceto creditorio. (massima ufficiale)

Ai fini dell'inapplicabilità, in tema di concordato preventivo, della disposizione di cui all'art. 2914 cod. civ. non acquisisce rilievo la distinzione fra concordato preventivo con cessione di beni e concordato preventivo remissorio solutorio. Ogni possibilità di applicazione della disposizione suddetta è infatti, anche nel caso di concordato preventivo con cessione di beni, resistita dalla circostanza per cui la equiparazione al pignoramento in essa disposizione delineata ha ragione di essere, ai sensi degli artt. 54, terzo comma e 45 della legge fallimentare, solo per il fallimento e non per il concordato preventivo, la cui funzione, in entrambe le fattispecie sopra richiamate, è profondamente diversa da quella del fallimento, non potendosi, dalla presenza di elementi comuni quali quelli del divieto di esercizio di azioni esecutive individuali e della insensibilità del patrimonio assoggettato al procedimento rispetto ad ogni nuova obbligazione, desumersi identità di disciplina anche con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2914 cit. In ogni caso una diversità di disciplina sul punto non potrebbe desumersi dalla differenza di struttura delle due su richiamate forme di concordato preventivo, posto che il concordato con cessione di beni si connota semplicemente per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 della legge fallimentare) e della indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari. Non a caso - del resto - in entrambe le suddette forme il debitore conserva l'amministrazione del patrimonio in quanto titolare dell'impresa che resta in esercizio, nonché la legittimazione a compiere atti di amministrazione, senza distinzione, in termini di efficacia, tra quelli anteriori alla proposta di concordato e quelli successivi. Ne consegue che, salve la presenza della direzione del giudice delegato e della vigilanza del commissario giudiziale, e l'esigenza dell'autorizzazione del primo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (senza la quale essi sono inefficaci ed idonei a produrre la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173 della legge fallimentare), i limiti alla generale opponibilità, ai creditori, degli atti compiuti sul patrimonio sono solo quelli previsti dalla legge, e - cioè - dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare. (massima ufficiale)

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