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Tribunale di Verona, 21 Luglio 2014. .
Concordato preventivo - Finanziamenti prededucibili - Concordato con riserva - Determinazione del fabbisogno finanziario della società istante da accertarsi da parte dell’attestatore - Accertamento del fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione del concordato - Esclusione
La disposizione contenuta nell'art. 182-quinquies L.F., secondo la quale l'attestatore deve verificare l'intero fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione del concordato preventivo, deve limitarsi – in ipotesi di concordato c.d. prenotativo - ad un arco temporale più ristretto, che sia fisiologico all'estinzione della nuova finanza che l'impresa è autorizzata a contrarre; l'attestatore potrà, pertanto, limitarsi ad accertare il fabbisogno finanziario per il solo arco temporale sino all'estinzione dei finanziamenti. (Vito Misino) (Riproduzione riservata)