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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11248 - pubb. 25/09/2014.

Scioglimento dei contratti ex art. 169 bis L.F., ruolo del tribunale e finalità del contraddittorio con la controparte contrattuale


Tribunale di Prato, 08 Agosto 2014. Est. Raffaella Brogi.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Presentazione della proposta e del piano - Necessità

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Sindacato del tribunale - Tutela della massa dei creditori e del contraente in bonis

Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Instaurazione del contraddittorio con il terzo contraente - Finalità


Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. può essere disposto solo a seguito della presentazione del piano e della proposta concordataria, perché solo in tale momento è possibile verificare la funzionalità al concordato dello scioglimento del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concedere l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 169 bis L.F., il tribunale non svolge un ruolo meramente certificativo della volontà della società in concordato di sciogliersi dal contratto, ma svolge una vera e propria funzione di tutela della massa dei creditori e del contraente in bonis in merito all’applicazione di un istituto particolarmente incisivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito della concessione dell’autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. l’instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale consente di far emergere gli interessi sottesi allo scioglimento del contratto, consente, poi, al contraente in bonis d’esercizio del diritto di difesa e consente al tribunale di effettuare una valutazione maggiormente approfondita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova - avvocato.cuzzocrea@gmail.com 

 

Massimario ragionato:
Concordato con riserva, scioglimento dei contratti
Valutazione del tribunale
Contraddittorio con il terzo contraente
Tutela del terzo contraente