Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11227 - pubb. 24/09/2014

Concordato preventivo: definizione di atti di straordinaria amministrazione

Tribunale Crotone, 17 Luglio 2014. Est. Arcangela S. Romanelli.


Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione - Definizione - Atti idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore ai quali non corrisponde l’acquisizione di utilità prevalenti

Concordato preventivo - Affitto di azienda - Atto di straordinaria amministrazione



Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 161, comma 7, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero lo aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’affitto di azienda non rientra nella comune gestione dell’impresa e può, quindi, senza dubbio definirsi come atto di straordinaria amministrazione che, in quanto tale, deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 7, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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