Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11177 - pubb. 18/09/2014

Fideiussione e importo massimo garantito

Tribunale Isernia, 18 Luglio 2014. Est. Federica Rossi.


Fideiussione - Garanzia bancaria - Indicazione dell’importo massimo garantito - Art. 1938 c.c. - Rilevanza della garanzia patrimoniale del fideiussore (1)



 


Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore


Il testo integrale


Memoria difensiva


(1) Con Ordinanza del 18 luglio 2014, Il Tribunale di Isernia (R.g. 1721/13) negava la provvisoria esecuzione richiesta dalla banca sulla base dell'eccezione della difesa del fideiussore relativa alla nullità della garanzia per violazione del requisito (ex art. 1938 c.c.) afferente l'indicazione dell'importo massimo garantito (ex multis, Cass. sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1520). La difesa del fideiussore rilevava che l’istituto di credito non avrebbe dovuto ignorare, per un verso, la pregressa cospicua esposizione bancaria del fideiussore e, per un altro verso, che l'importo indicato non era "massimo" e neppure "garantito" per via dell'inconsistenza reddituale e immobiliare risultante dalle dichiarazioni ufficiali dei redditi presentate dal fideiussore all'Ufficio delle Entrate. (Vincenzo Massimiliano Di Fiore)


Testo Integrale