Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11175 - pubb. 18/09/2014

Limitazione alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91, IV, c.p.c.: chiarimenti della Cassazione

Cassazione civile, sez. II, 30 Aprile 2014, n. 9556. Pres., est. Petitti.


Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e a verbale di accertamento di violazione del codice della strada – Limitazione alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91 comma IV c.p.c. – Applicabilità – Esclusione

Giurisdizione equitativa del giudice di pace – Limitazione alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91 comma IV c.p.c. – Legittimità costituzionale – Sussiste



L’art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82 cod. proc. civ., comma 1, di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell'opponente che dell'amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00 Euro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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