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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11139 - pubb. 15/09/2014.

Contratti in corso di esecuzione: alla discrezionalità del tribunale la convocazione del terzo contraente; il tribunale deve tener conto della sorte del contratto nell’ipotesi in cui venga dichiarato il fallimento


Tribunale di Rovigo, 11 Settembre 2014. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Audizione del terzo contraente - Attività processuale rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Valutazione del tribunale - Comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalità alla stessa della richiesta di scioglimento

Concordato preventivo - Sospensione ex articolo 169 bis L.F. - Richiesta di sospensione quale parte della proposta concordataria - Valutazione rimessa al ceto creditorio e valutazione del tribunale in termini di mera compatibilità con la proposta - Tutela del terzo contraente - Raffronto con l’eventualità fallimentare


Nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F., l’audizione del terzo contraente è attività istruttoria non necessaria in ogni circostanza, rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione del tribunale richiesto dell’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. si fonda sulla comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalità alla stessa della richiesta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. è parte della proposta concordataria rimessa, come tale, al sindacato del ceto creditorio, per cui il tribunale è chiamato ad operare una valutazione in termini di mera compatibilità della richiesta di scioglimento con la proposta di concordato, tenendo presente che il rigetto della richiesta del debitore potrebbe non risolversi in una tutela del terzo contraente, potendo concorrere a determinare la transizione alla procedura fallimentare con analoga sorte del rapporto pendente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Maria Paola Losi


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