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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11131 - pubb. 15/09/2014.

La rinuncia alla istanza di fallimento nel corso del procedimento di reclamo comporta la revoca della dichiarazione di fallimento


Appello di Bologna, 01 Settembre 2014. Est. Emilia Salvatore.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Reclamo - Rinunzia all’istanza da parte dell’unico creditore richiedente - Revoca della dichiarazione di fallimento


La rinuncia da parte dell’unico creditore istante alla richiesta di fallimento importa la revoca della dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui la rinuncia abbia luogo nel corso del procedimento di reclamo ex articolo 18 L.F.; l’istanza del creditore o del pubblico ministero deve, infatti, essere mantenuta ferma anche in sede di reclamo, atteso l’effetto devolutivo del gravame che implica la valutazione di tutte le questioni relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, come pure della legittimazione ad agire del creditore, con la conseguenza che il venir meno dell’istanza di fallimento o la sua rinuncia anche in questa fase implica la revoca della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Guglielmo Marchelli


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