Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11115 - pubb. 11/09/2014

Ricorso per cassazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto storico e onere del ricorrente di indicare il dato, il come, il quando e la sua decisività

Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Aprile 2014, n. 8053. Est. Botta.


Ricorso per Cassazione – Art. 360 c.p.c. Come novellato dal d.l. 83/2012 – Omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. – Rilevanza – Condizioni

Ricorso per Cassazione – Art. 360 c.p.c. Come novellato dal d.l. 83/2012 – Sindacato sulla motivazione – Rilevanza – Condizioni

Riforma introdotta dal d.l. 83/2012 – Applicabilità al procedimento tributario – Sussiste



L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il "dato" da cui risulti esistente, il "come" e il "quando" esso sia stato discusso e la sua "decisività", fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, implica la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di "sufficienza". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione ex art. 348 ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, in quanto il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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