ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11104 - pubb. 10/09/2014.

Consecuzione della procedura di concordato al fallimento e retrodatazione del periodo sospetto


Tribunale di Monza, 17 Luglio 2014. Est. Nardecchia.

Revocatoria fallimentare - Consecuzione delle procedure di concordato preventivo e fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto alla apertura del concordato - Principio di consecuzione delle procedure concorsuali - Accertamento con valenza giudicato dello stato di insolvenza - Presunzione dell’esistenza ab origine dello stato di insolvenza


In tema di revocatoria fallimentare, la retrodatazione del periodo sospetto al momento di apertura della procedura di concordato preventivo (nei casi in cui non sia ratione temporis applicabile la novella dell’art. 69 bis L.F.) può ritenersi collegata al concetto di consecuzione delle procedure concorsuali, le quali rappresentano più fasi di un procedimento unitario. A tal fine, la sentenza di fallimento può contenere un accertamento, con valenza di giudicato nel successivo giudizio revocatorio, del fatto che il debitore si trovasse in stato di insolvenza al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in assenza di tale accertamento, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, è possibile legittimamente presumere che il debitore si trovasse ab origine in stato di insolvenza, comprovato ex post dalla sopravvivenza del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale