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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11095 - pubb. 10/09/2014.

Cessione del ramo di azienda e sequestro conservativo: periculum in mora in relazione all’infruttuoso esercizio dell’azione revocatoria


Tribunale di Lecce, 17 Aprile 2014. Pres., est. Rossana Giannaccari.

Tutela cautelare – Periculum in mora – Elementi obiettivi – Elementi soggettivi – Rilevanza alternativa – Configurabilità

Sequestro conservativo – Cessione del ramo d'azienda – Periculum in mora – Elemento oggettivo e/o soggettivo – Comportamento del cedente e del cessionario – Rilevanza


Il requisito del periculum in mora va desunto, anche alternativamente, o da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, o da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nel caso di cessione del ramo d'azienda, quando sia richiesto un sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2°, c.c. - la cui finalità è quella di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria - sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del periculum in mora vanno valutati in relazione al comportamento del cedente e del cessionario; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non determinando alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene oggetto dell'atto dispositivo assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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