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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11038 - pubb. 10/07/2014.

La omessa indicazione delle attività poste in essere per la predisposizione della proposta e del piano lascia presumere la inidoneità del ricorrente alla formazione della domanda di concordato


Tribunale di Palermo, 19 Giugno 2014. Est. Claudia Turco.

Concordato con riserva - Doveri informativi - Inadempimento - Omessa indicazione delle attività compiute per la predisposizione della domanda di concordato - Inidoneità


La mancata indicazione, nell’ambito dei doveri informativi di cui all’articolo 161, comma 8, L.F., delle attività compiute per la predisposizione della domanda di concordato, lascia presumere che il ricorrente sia inidoneo alla predisposizione della proposta e del piano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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