Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11035 - pubb. 04/09/2014

Anticipazione in conto corrente, fallimento e opponibilità del patto di compensazione

Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 1994. Est. Lupo.


Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente - Fallimento del correntista successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo - Somma incassata dalla Banca presso i terzi debitori dopo il deposito della istanza di concordato preventivo - Compensazione con crediti nei confronti del fallimento - Ammissibilità - Condizioni



La procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale (art. 163 legge fall.), non già con il deposito del ricorso per l'ammissione all'indicata procedura, il quale è rilevante per i soli effetti previsti dagli artt. 168 e 169 legge fall., tra cui il divieto di compensazione, vigente, pertanto, per i creditori fin dalla presentazione della domanda di concordato (art. 56 legge fall.). Ne deriva che, in relazione ad operazione di "anticipazione su ricevute bancarie" regolata in conto corrente, qualora il fallimento del correntista agisca in giudizio per chiedere la restituzione dell'importo delle ricevute, incassate dalla banca presso i terzi debitori dopo il deposito dell'istanza di concordato preventivo del correntista medesimo, il giudice del merito deve accertare se la banca risulti incaricata della riscossione dei crediti indicati nelle ricevute in forza di un accordo comportante la cessione dei crediti stessi o, comunque, il diritto della banca d'incamerare le somme riscosse, ovvero sulla base di un mandato a riscuotere (con successivo obbligo di rimettere al cliente quanto riscosso, a norma dell'art. 1713 cod. civ.), in quanto solo in quest'ultima ipotesi la banca non avrebbe diritto a compensare il suo debito (di versamento al cliente delle somme riscosse) con i crediti da essa vantati verso lo stesso, ancorché sorti prima della presentazione della domanda di concordato operando il divieto di compensazione di cui al richiamato art. 56 legge fall.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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