Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11025 - pubb. 03/09/2014

Prededuzione tra procedure minori, requisito della occasionalità in funzione degli interessi dei creditori e verifica della funzionalità del credito professionale

Tribunale Siracusa, 28 Luglio 2014. Est. Cassaniti.


Consecuzione tra procedure minori - Prededuzione - Applicabilità - Preferenza nell’ordine di soddisfazione dei crediti

Prededuzione - Requisito della occasionalità di cui all’articolo 111 LF - Interessi della massa e scopi della procedura - Fattispecie in tema di concordato in continuità

Prededuzione - Credito del professionista per l’assistenza alla presentazione della domanda di concordato - Verifica dell’esistenza del rapporto di adeguatezza funzionale - Necessità



Il principio della prededucibilità dei crediti ai sensi dell’articolo 111 L.F. affermato in relazione alla consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e quella di fallimento deve ritenersi applicabile anche in caso di consecuzione tra procedure minori, determinando, accanto alla prededuzione endofallimentare, quella che è stata efficacemente definita come una preferenza nell’ordine di soddisfazione dei crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il requisito della occasionalità di cui all’articolo 111 L.F. deve essere inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che l’insorgenza dell’obbligazione possa rientrare negli interessi della massa e dunque rispondere agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione e conservazione del patrimonio; rispetto a tale valutazione, il deposito della proposta e del piano ovvero l’ammissione alla procedura non costituiscono una condizione necessaria per la prededucibilità, ancorché l’omissione o la mancata ammissione costituiscano elementi dai quali valutare la coerenza tra l’atto compiuto e le finalità della procedura. (Nel caso di specie, la prededuzione nella successiva procedura di concordato è stata riconosciuta corretta con riferimento a quei crediti che hanno garantito la continuità aziendale anche ed impedito che la cessazione dell’attività facesse decorre il termine per la cessione dell’impresa farmaceutica previsto dalla legislazione speciale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento alla prededuzione spettante al credito professionale per lo studio e l’istruttoria finalizzati alla presentazione della domanda di concordato, ai fini del riconoscimento della prededuzione, occorre di volta in volta accertare se vi sia quel rapporto di adeguatezza funzionale che determina il trattamento preferenziale del credito in deroga al principio della par condicio creditorum nel successivo concordato o fallimento, non potendosi presumere l’esistenza del nesso di funzionalità per il solo fatto del deposito della domanda di pre-concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


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