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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11021 - pubb. 20/06/2010.

Patto di elisione in conto corrente delle partite di segno opposto ed effetti del concordato preventivo


Tribunale di Roma, 21 Aprile 2010. Est. Pedrelli.

Concordato preventivo - Rapporto di conto corrente bancario - Prosecuzione - Effetto su tutte le clausole che lo regolano - Diritto della banca di incamerare le somme riscosse per conto del correntista - Sussistenza

Credito bancario - Potere conferito alla banca in forza di mandato o cessione di credito di riscuotere il credito del correntista - Regolamentazione della modalità di satisfazione del credito della banca

Contratto bancario - Patto di elisione in conto corrente delle partite di segno opposto - Potere della banca di compensare il suo debito derivante dalle somme riscosse per conto del cliente - Sussistenza - Concordato preventivo - Opponibilità


Poiché l’ammissione al concordato preventivo non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli in esso confluenti, deve ritenersi che la prosecuzione investe il rapporto nella sua interezza estendendosi a tutte le clausole che lo regolano, ivi inclusa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse per conto del correntista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il negozio di credito bancario è strutturalmente collegato al potere conferito alla banca in forza di mandato o di una cessione di credito di riscuotere il credito del correntista, in quanto configura la regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La presenza di un patto di elisione in conto delle partite di segno opposto, in virtù del quale la banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito nei confronti dello stesso per operazioni regolate sul conto corrente, autorizza la banca stessa ad incamerare ed a trattenere le somme riscosse anche qualora il cliente venga ammesso alla procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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