Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11017 - pubb. 10/01/2014

Possessore di titoli di credito e interesse all’accertamento del credito indipendentemente dal diritto di voto

Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 1993, n. 4446. Est. Nardino.


Concordato preventivo - Effetti - Per i creditori - Titolo di credito privo di valore cambiario - Possessore - Azione giudiziaria, per il soddisfacimento del credito - Proposizione - Debitore - Procedura di concordato preventivo - Ammissione - Credito - Indicazione nell'elenco ex art. 161 L.F. - Successiva verifica del commissario giudiziale - Sussistenza - Ostatività alla azione suddetta - Esclusione



Il possesso di titoli di credito, astrattamente riconducibili alla categoria delle promesse unilaterali, ma privi di valore cambiario, dispensa il prenditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., ma lascia impregiudicata ogni questione relativa a tale rapporto e non priva, di conseguenza il prenditore dell'interesse a promuovere un giudizio ordinario di cognizione o un procedimento monitorio, per conseguire l'accertamento del proprio credito insoddisfatto e la condanna del debitore, ancorché questi abbia chiesto l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo senza contestare il credito ex adverso vantato, il cui titolare risulti, in effetti, ricompreso nell'elenco compilato dal debitore stesso ai sensi dell'art. 161 L.F. e verificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 della stessa legge, in quanto tale verifica ha carattere meramente amministrativo, in funzione della identificazione dei creditori aventi diritto al voto, così da lasciare impregiudicate le questioni relative all'esistenza ed alla natura dei crediti considerati, ed in quanto la pendenza di detta procedura è di ostacolo soltanto ad azioni esecutive, per la tutela della "par condicio", non anche a quelle di cognizione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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