Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11016 - pubb. 03/09/2014

Debitore ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni e obbligo di effettuare la ritenuta di acconto

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 08 Giugno 2011, n. 12422. Est. Ferrara.


Debitore ammesso al concordato preventivo con cessione di beni - Commissario liquidatore - Obbligo di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta - Configurabilità - Ragioni



Il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, può, se non diversamente previsto, proseguire nell'esercizio dell'impresa, conservando la sua capacità processuale e continuando ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività, anche se conseguenti a quelle attività per suo conto svolte dal liquidatore, per cui è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi equiparati. (massima ufficiale)


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