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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11007 - pubb. 03/09/2014.

Domanda di concordato e istanza di fallimento: la precedenza al concordato va data a condizione che non ci sia abuso del diritto


Appello di Venezia, 17 Luglio 2014. Est. Santoro.

Concordato preventivo - Rapporto con la procedura per dichiarazione di fallimento - Precedenza all’esame della domanda di concordato - Presupposti - Abuso del diritto - Fattispecie


In tema di rapporti tra i procedimenti per dichiarazione di fallimento e concordato preventivo, la precedenza all’esame della domanda di concordato presuppone che il diritto di ricorrere a detta procedura sia esercitato correttamente e secondo la funzione e nei limiti che lo caratterizzano. Rappresenta, pertanto, un vero e proprio limite alla possibilità di dare la precedenza all’esame della domanda di concordato il fatto che il debitore non abusi del proprio diritto, in quanto soltanto a chi eserciti le facoltà riservategli dall’ordinamento secondo la funzione loro propria possono essere riconosciute le conseguenze favorevoli connesse a quei diritti. La domanda giudiziale in generale e quindi anche il ricorso alla procedura concorsuale può essere sottoposta a sindacato da parte del giudice al fine di verificarne la natura abusiva, vale a dire la utilizzazione dello strumento processuale per fini diversi da quelli sui propri e in violazione dei principi di buona fede e correttezza che rappresentano delle vere e proprie clausole generali dell’ordinamento. (Nel caso di specie, la Corte ha revocato la dichiarazione di fallimento nonché quella di inammissibilità della domanda di concordato con riserva operate dal Tribunale di Treviso in ragione del fatto che il protrarsi della procedura di concordato avrebbe fatto decorrere il termine per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili (ex articolo 147 L.F.) di una società di persone trasformatasi in società a responsabilità limitata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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