Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10939 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013. .


Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione - Riforma della legge fallimentare di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 - Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale - Individuazione



A seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto. La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima. (massima ufficiale)