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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10937 - pubb. 24/07/2014.

Concordato fallimentare, caratteristiche della relazione del curatore e informazione dei creditori; valutazione di legittimità riservata al tribunale e di convenienza riservata ai creditori


Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013, n. 24359. Est. Ragonesi.

Concordato fallimentare - Omologazione - Riforme cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 - Proposta concordataria - Parere del curatore ex art. 125 legge fall. - Differenze con la relazione del professionista ex art. 161 legge fall. - Carenze o inesattezze del parere - Vizio di regolarità della procedura - Configurabilità - Esclusione

Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione - Riforma della legge fallimentare di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 - Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale - Individuazione


Nel procedimento di concordato fallimentare risultante dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, il parere reso dal curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, ai sensi dell'art. 125 legge fall., svolge una funzione diversa - più ridotta e limitata - rispetto a quella svolta dalla relazione del professionista ex art. 161 legge fall. nel concordato preventivo, atteso che, mentre quest'ultima costituisce lo strumento fondamentale perché i creditori possano venire a conoscenza delle vicende imprenditoriali, finanziarie ed economiche di un'impresa normalmente ancora in attività, il primo è reso con riferimento ad un'impresa fallita, della quale vengono accertati dagli organi fallimentari sia le attività, che le passività. Ne consegue che la maggiore conoscenza del ceto creditorio circa la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa fallita implica che il parere del curatore non debba incentrarsi in modo specifico sulla congruenza e non contraddittorietà della proposta concordataria, e che eventuali ulteriori carenze, omissioni o erronee indicazioni in esso contenute, ivi comprese le inesattezze in ordine all'indicazione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori, non possono inficiare la regolarità del procedimento, ben potendo i creditori, del resto, valutare - in autonomia e alla luce della documentazione fornita dagli organi fallimentari - eventuali imprecisioni e contraddizioni o possibili divergenze interpretative della proposta. (massima ufficiale)

A seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto. La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima. (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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