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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10925 - pubb. 23/07/2014.

Fallibilità, requisiti dimensionali e individuazione dei ricavi lordi


Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2013, n. 28667. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, secondo comma, lett. b, legge fall. - Individuazione dei "ricavi lordi" - Riferimento alle sole voci n. 1 e n. 5 dello schema dell'art. 2425, lett. A, cod. civ. - Necessità - Variazioni delle rimanenze - Esclusione - Fondamento


In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, legge fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis cod. civ., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. (massima ufficiale)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com